Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, in considerazione dei molteplici adempimenti cui essi sono tenuti per la tempestiva e puntuale entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, previste per la prima domenica del mese di aprile dell'anno 1989, a norma dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214, si terranno la prima domenica del mese di ottobre del medesimo anno 1989.
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI