Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Avvocatura dello Stato;
((Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;))
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI