Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto;
Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale sono stati stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire 910 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260 miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dalle misure di razionalizzazione in materia di trasporti, per le quali è all'esame del Parlamento apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. È autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.
((
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.
3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:
a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;
b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale))
Art. 2
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI