Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ai conferimenti finanziari nei confronti degli organismi nazionali impegnati agli aiuti d'emergenza, per effetto degli accordi assunti in sede internazionale, in favore della Polonia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Allo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dell'economia della Polonia e, in particolare, del sistema dei cambi di tale Paese, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca nazionale di Polonia. L'importo del prestito è destinato alla istituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta polacca.
Art. 2
#Comma 1
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il cui importo dovrà essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, capo XII, capitolo 3540.
2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 sono regolati da apposita convenzione.
Art. 3
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 127.050.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione italiana al Fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est".
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio tra lira e dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI