Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare, in favore delle province di Trieste e Gorizia e di taluni comuni della provincia di Udine, misure particolari in materia di contribuzioni e integrazioni salariali, nonchè di agevolazioni fiscali e tributarie, al fine di ovviare alle conseguenze della crisi politica ed istituzionale in cui versa la Repubblica jugoslava;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonchè nei comuni della provincia di Udine
((compresi nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,))
per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992.
((1-bis. Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1 agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto))
Art. 2
#Comma 1
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, sono estese alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi nelle province di Trieste e Gorizia, nonchè nei comuni della provincia di Udine
((compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,))
che non possono avvalersi dell'istituto della Cassa integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il periodo di corresponsione dell'indennità prevista nel predetto articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, deve avere una durata massima di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore
((della legge di conversione del presente decreto, e non potrà eccedere complessivamente centottantamila giornate lavorative))
.
3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2 si determina secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale dell'impiego.
Art. 3
#Comma 1
1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine
((compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 1992 sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati corrisposti per prestazioni rese presso aziende, stabilimenti ed unità operative situati nei predetti territori.
2. La sospensione di cui al comma 1 esplica efficacia limitatamente alle attività contraddistinte dai codici numerici di cui alla allegata tabella, nonchè a quelle esercitate dalle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.
Art. 4
#Comma 1
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
2. Restano fermi i termini previsti per i versamenti del saldo di imposta relativi ai periodi per i quali è sospeso, a norma del comma 1, il versamento dell'acconto.
Art. 4-bis
#Comma 1
((
1. I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, con non più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonchè nell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esterì.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
Art. 5
#Comma 1
1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1 luglio 1992. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti le relative dichiarazioni.
2. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 5-bis
#Comma 1
((
1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate.
))
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
Art. 7
#Comma 1
1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:
"La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1
dicembre 1948, n. 1438, nonchè di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.".
"La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1
dicembre 1948, n. 1438, nonchè di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.".
Art. 8
#Comma 1
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale, di cui all'articolo 1 della legge medesima, graveranno sul Fondo Gorizia istituito con legge 27 dicembre 1975, n. 700.
2. È abrogato l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225.
Art. 8-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
Art. 9
#Comma 1
((1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4- bis, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento 'Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizià e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento 'Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri))
Comma 2
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
FORMICA, Ministro delle
finanze
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
FORMICA, Ministro delle
finanze
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI