DECRETO-LEGGE

D.L. 68/1991 - DECRETO-LEGGE 7 marzo 1991, n. 68

DECRETO-LEGGE 7 marzo 1991, n. 68

Numero 68 Anno 1991 GU 07.03.1991 Codice 091G0109

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, è diminuita da L. 77 a L. 12 al metro cubo.
2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41) gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg.".
3. Per le prestazioni di servizi relative ai trasporti ferroviario e marittimo di persone l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2, relativamente alle cessioni di gas metano, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Art. 2

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, valutato in lire 391 miliardi per l'anno 1991 e in lire 491 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CARLI, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI