DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 60

Numero 60 Anno 1991 GU 01.03.1991 Codice 091G0099

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità ed all'allarme provocato nella pubblica opinione dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone già condannate per delitti di criminalità organizzata, di procedere all'interpretazione autentica della normativa in tema di computo e di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonchè di apportare idonei correttivi alla disciplina sulla durata della custodia cautelare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1' marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.
2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice.
3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 1991, N. 133))
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Art. 2

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Comma 1

a) nel secondo periodo, dopo le parole: "della continuazione" sono soppresse la virgola e le parole: "della recidiva";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo.".

Art. 3

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Comma 1

a) nel numero 2) le parole: "non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3)";
b) il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;".

Art. 4

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Comma 1

1. Nel comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale il punto in fine alla lettera b) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:
" b-bis) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3.".

Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1' marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI