DECRETO-LEGGE

D.L. 24/1991 - DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 24

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 24

Numero 24 Anno 1991 GU 24.01.1991 Codice 091G0043

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri finanziari conseguenti al rinnovo del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. È autorizzato il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 730 miliardi per l'anno 1991.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 730 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, ed agli autoservizi di competenza statale.
3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede, con propri decreti adottati di concerto con il Ministro del tesoro:
a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;
b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale.

Art. 2

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Comma 1

1. Al fine di garantire il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale collettivo di cui all'articolo 1, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza, nonchè le aziende per i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza statale, sono autorizzate a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali di importo non superiore a quello risultante dalla ripartizione, secondo i criteri di cui all'articolo 1, del suddetto finanziamento di lire 440 miliardi, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.
2. Le procedure e i criteri per la concessione dei mutui sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".

Art. 3

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, determinato in lire 730 miliardi per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 430 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 88 miliardi per l'anno 1992 e in lire 68 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui)", iscritte, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI