DECRETO-LEGGE

D.L. 36/1992 - DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36

Numero 36 Anno 1992 GU 30.01.1992 Codice 092G0069

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure, personale del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonchè di provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Assunzioni del personale
del Corpo di polizia penitenziaria

Comma 2

1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.
2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.
4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.

Art. 2

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Comma 1

Giustizia minorile

Comma 2

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI