Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
del Tribunale internazionale
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
Art. 12
#Comma 1
ai fini della consegna
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-bis
#Comma 1
(( (Arresto da parte della polizia giudiziaria).
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO