Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la garanzia dello Stato per le obbligazioni contrattuali assunte da alcune società controllate da parte di enti trasformati in società per azioni a totale partecipazione dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.
2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. e l' ENI S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità S.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'ENI, affidatari degli interventi relativi al sistema "Alta Velocità", di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a.
((ovvero alle società derivanti dalla sua scissione))
nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.
Art. 2
#Comma 1
1. L'articolo 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari
a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.
((per operazioni di locazione finanzaiaria))
, nonchè per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla "Ferrovie dello Stato S.p.a.", a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano
a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO