DECRETO-LEGGE

D.L. 480/1993 - DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480

Numero 480 Anno 1993 GU 29.11.1993 Codice 093G0559

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

#

Comma 1

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:
" 3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere
((lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione))
sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.

Art. 2

#

Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 1993


SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: CONSO