DECRETO-LEGGE

D.L. 369/1993 - DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 369

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 369

Numero 369 Anno 1993 GU 20.09.1993 Codice 093G0449

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Possesso ingiustificato di valori

Comma 2

1. Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:
a) le parole: "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono sostituite dalle seguenti: "coloro nei cui confronti pende procedimento penale";
b) le parole: "ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale";
c) le parole: "sono puniti con la reclusione da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da due a cinque anni".

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Comma 2

1. L'articolo 32-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:
"Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.".

Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO