Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori
"8. Per i lavoratori
((...))
che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.".
((1- bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: 'per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite,' sono sostituite dalle seguenti: 'per i lavoratorì))
.
((2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993))
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO