DECRETO-LEGGE

D.L. 97/1993 - DECRETO-LEGGE 6 aprile 1993, n. 97

DECRETO-LEGGE 6 aprile 1993, n. 97

Numero 97 Anno 1993 GU 06.04.1993 Codice 093G0162

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, con i quali sono stati indetti referendum popolari per il giorno di domenica 18 aprile 1993;
Considerato che, a norma del combinato disposto degli articoli 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le schede devono essere timbrate con il bollo della sezione la domenica mattina, immediatamente prima dell'apertura della votazione;
Considerato, altresì, che l'inizio delle operazioni di voto potrebbe essere ritardato dagli adempimenti connessi alla timbratura dell'elevatissimo numero di schede relative alla consultazione referendaria;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il tempestivo inizio delle operazioni di voto nella giornata di domenica 18 aprile 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. In occasione dello svolgimento dei referendum popolari indetti per domenica 18 aprile 1993 con decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, le operazioni di timbratura delle schede previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che trova applicazione in virtù dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono effettuate nel pomeriggio di sabato 17 aprile 1993, subito dopo l'autenticazione delle schede di cui all'articolo 45 del citato testo unico.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO