Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, a norma della quale, con decreto del Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1993, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993 le elezioni amministrative da tenersi in una domenica compresa tra il 1 ed il 31 marzo;
Considerato che è in discussione al Senato della Repubblica un testo unificato di proposte di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce nell'ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e detta nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;
Considerato che appare opportuno consentire a tutti gli enti locali interessati alla predetta consultazione di rinnovare i propri organi secondo il nuovo sistema elettorale;
Considerato altresì che la data di svolgimento dei referendum popolari abrogativi, da tenersi nel corrente anno, è stata fissata, a norma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il giorno di domenica 18 aprile 1993 e che, pertanto, occorre garantire l'autonomia dei procedimenti elettorali riferiti alla consultazione referendaria e alle elezioni amministrative, evitando l'interferenza tra le rispettive propagande elettorali;
Ravvisata, infine, l'esigenza di razionalizzare la disciplina dello svolgimento delle consultazioni amministrative, accorpando i turni elettorali annuali;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, per il conseguimento degli obiettivi indicati, di disporre il rinvio delle elezioni fissate per il 28 marzo 1993 e l'accorpamento dei turni elettorali amministrativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.".
"Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.".
Art. 2
#Comma 1
1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.".
"Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.".
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 4
#Comma 1
((1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto))
Comma 2
2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182 (a), sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO