DECRETO-LEGGE

D.L. 17/1993 - DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 17

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 17

Numero 17 Anno 1993 GU 25.01.1993 Codice 093G0047

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria. - 1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.".
2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1› marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1› luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

Art. 1-bis

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Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI