DECRETO-LEGGE

D.L. 621/1994 - DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. 621

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. 621

Numero 621 Anno 1994 GU 08.11.1994 Codice 094G0661

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pronto avvio dei regolamenti (CEE) numero 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.
2. L'E.I.M.A. eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonchè in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.

Art. 2

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: BIONDI