Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pronto avvio dei regolamenti (CEE) numero 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.
2. L'E.I.M.A. eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonchè in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.
Art. 2
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: BIONDI