DECRETO-LEGGE

D.L. 88/1994 - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 88

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 88

Numero 88 Anno 1994 GU 05.02.1994 Codice 094G0099

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, in occasione delle consultazioni elettorali, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di prevenire possibili turbative conseguenti alla diffusione di sondaggi nell'imminenza o nel corso delle votazioni, nonchè di rideterminare gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 gennaio e del 3 febbraio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Sanzioni in caso di violazioni
commesse durante lo svolgimento della votazione

Comma 2

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dai seguenti:
"In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.".

Art. 2

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Comma 1

Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione

Comma 2

1. Per il triennio aprile 1994-marzo 1997, l'aggiornamento degli onorari previsto a norma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, si applica a decorrere dal 1 marzo 1994.
2. Per le consultazioni elettorali indette per i giorni 27 e 28 marzo 1994, al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione è altresì corrisposto, a titolo di compenso una tantum ed al netto delle ritenute di legge, l'ulteriore onorario, rispettivamente, di lire quarantamila e di lire venticinquemila.

Art. 3

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Comma 1

Scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, relativi alla Camera dei deputati

Art. 4

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
ELIA, Ministro delle riforme elettorali ed istituzionali
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO