DECRETO-LEGGE

D.L. 41/1994 - DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1994, n. 41

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1994, n. 41

Numero 41 Anno 1994 GU 19.01.1994 Codice 094G0053

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, secondo comma, e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 28 e 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 16 gennaio 1994, n. 28, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che la raccolta delle firme degli elettori, prevista dall'articolo 75 della Costituzione, per la richiesta di referendum abrogativi in corso risulti vanificata dall'anticipato scioglimento delle Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per le richieste di referendum in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per domenica 27 marzo 1994, la sottoscrizione e l'autenticazione dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino all'ottavo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando comunque valide quelle effettuate nel periodo compreso tra le date di pubblicazione dei due predetti decreti.
2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle richieste di cui al comma 1 deve essere effettuato entro il settimo giorno successivo alla scadenza del termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO