DECRETO-LEGGE

D.L. 1/1994 - DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1

Numero 1 Anno 1994 GU 07.01.1994 Codice 094G0007

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di confermare l'istituto del privilegio legale per i finanziamenti di credito agrario e peschereccio, al fine di rendere più agevole l'accesso al credito da parte dei piccoli operatori dei settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.".

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
BARUCCI, Ministro del tesoro
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO