DECRETO-LEGGE

D.L. 529/1995 - DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1995, n. 529

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1995, n. 529

Numero 529 Anno 1995 GU 18.12.1995 Codice 095G0573

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire il funzionamento degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione nelle province di recente istituzione, anche al fine di attuare un più stretto collegamento fra amministrazioni ed istituzioni scolastiche nei rispettivi ambiti territoriali, nonchè di migliorare la qualità del servizio al cittadino;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Per le esigenze connesse all'esercizio dclle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali è preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilità di organico esistenti.
2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.

Art. 2

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Comma 1

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 711 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 14 dicembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
LOMBARDI, Ministro della pubblica istruzione
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: DINI