DECRETO-LEGGE

D.L. 387/1995 - DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 387

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 387

Numero 387 Anno 1995 GU 19.09.1995 Codice 095G0434

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il notevole traffico di autovetture e di veicoli adibiti al trasporto di merci sull'intera rete autostradale e per incentivare l'utilizzazione delle autostrade durante il periodo notturno, al fine di favorire un decongestionamento delle stesse nelle ore di maggior traffico con innegabili vantaggi a favore della sicurezza stradale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6.
2. Le predette riduzioni sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada all'atto dell'emissione delle relative fatture intestate a ditte che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

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Comma 1

1. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al presente decreto sono rimborsati alle società concessionarie nel limite di lire 10.500 milioni per l'anno 1995, a valere sui maggiori introiti affluiti al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO