DECRETO-LEGGE

D.L. 344/1995 - DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. 344

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. 344

Numero 344 Anno 1995 GU 19.08.1995 Codice 095G0378

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione per la documentazione dell'attività processuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e
giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Per l'acquisizione di attrezzature, beni e servizi necessari per consentire agli uffici giudiziari di procedere agli interrogatori, anche a distanza, di persone detenute mediante l'utilizzo di sistemi di fono e videoregistrazione, nonchè per il completamento delle dotazioni degli uffici del giudice di pace e per l'adeguamento tecnologico degli impianti di intercettazione telefonica, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 80.000 milioni.

Art. 2

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 26.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e, quanto a lire 54.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO