Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), disposta dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è soppresso; le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle società controllate sono unificate in capo al commissario liquidatore dell'ENCC; le posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle società controllate in liquidazione coatta amministrativa restano regolate dagli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. I curatori delle procedure liquidatorie relative alle società controllate provvedono entro i successivi quindici giorni a consegnare al commissario liquidatore dell'ENCC la situazione relativa alle rispettive procedure liquidatorie, aggiornata alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire il completamento della liquidazione unificata di cui al comma 1, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595.
2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata.
3. Entro il 31 dicembre 1998 il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali.
((3))
4. L'ammontare massimo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è elevato di lire 30 miliardi.
5. Gli atti compiuti per la liquidazione dell'ENCC e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 45, comma 26) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 2
#Comma 1
1. Per consentire il migliore utilizzo,
((senza pregiudizio per le ragioni dei creditori,))
il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono
((devolute))
a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta.
((Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta))
.
2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.
3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza.
4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con moficazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.
5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica
.
6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, è ricompreso in quello di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. In attuazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di prepensionamenti di anzianità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unità, e provvede ai conseguenti adempimenti.
8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonchè quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
FANTOZZI, Ministro delle finanze
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
FANTOZZI, Ministro delle finanze
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO