DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 107

Numero 107 Anno 1995 GU 10.04.1995 Codice 095G0141

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la risoluzione n. 942/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere le misure di embargo previste nei confronti della Serbia e del Montenegro anche alle zone della Bosnia Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;
Vista la risoluzione n. 944/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato la revoca dell'embargo nei confronti di Haiti;
Visti i regolamenti numeri 2471/1994 e 2543/1994 con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha dato attuazione alle predette risoluzioni ONU;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. nella città di Mostar;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'attività economica svolta e non superiore al valore medesimo.
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 2

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Comma 1

1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformità alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonchè per il trasporto delle relative merci per via aerea o marittima.
2. Le deroghe ai divieti previste dal regolamento n. 2471/94, diverse da quelle di cui al comma 1, possono essere disposte secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

1. Ad eccezione delle disposizioni concernenti l'estinzione delle garanzie rese inesigibili dall'applicazione dell'embargo, le altre disposizioni emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, recanti misure di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui le misure sono revocate; nel caso di sospensione di queste ultime, l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino. Della cessazione e della sospensione è data apposita comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
AGNELLI, Ministro degli
affari esteri
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
CORCIONE, Ministro della
difesa
FANTOZZI, Ministro delle finanze
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO