Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni.
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato
6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi".
"Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia
((...))
, elaborano, entro il 30 giugno 1995,
(( progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque ))
usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti
(( dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989 ))
. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
(( 2. I progetti di massima di cui al comma 1 ))
sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991,n. 360.
(( L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonchè variante agli strumenti urbanistici generali ))
.
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni.
(( I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia ))
. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962
(( ,fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti ))
.
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
(( 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. ))
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato
((...))
ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il
(( 30 giugno 1996 ))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206))
. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
(( ai soggetti ))
, di cui al comma 3, che abbiano presentato
((...))
ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.
6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi".
Art. 1-bis
#Comma 1
((
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonchè le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ".
"1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonchè le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalità ".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole".
"3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole".
4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza".
"5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza".
5. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.
6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:
"Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni".
"Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni".
7. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.
8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo" ))
"È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo" ))
Art. 2
#Comma 1
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.
((
2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è rilasciata dal Magistrato alle acque.
Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi.
Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi.
))
3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.
4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.".
"Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.".
Art. 2-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 3
#Comma 1
1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al
(( 31 dicembre 1995 ))
," e le parole: "a Venezia insulare, alle isole della laguna" sono sostituite dalle seguenti: "al centro storico di Venezia, alle isole della laguna,
(( al Lido ))
, al litorale di Pellestrina".
((
1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità".
1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco" ))
2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: "e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica".
3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2
" 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.
(( sono inseriti i seguenti: ))
" 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.
(( 2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361." ))
.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.
5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:
" 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.".
" 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.".
6. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ambito dell'intero territorio comunale".
(( 6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto.
Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti" ))
Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti" ))
Art. 4
#Comma 1
1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1988.
Art. 5
#Comma 1
((
1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione.
))
2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.
2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.
2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.
2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.
Art. 5-bis
#Comma 1
(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonchè all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 ))
Art. 6
#Comma 1
((
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente: "3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta".
2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato.
))
Art. 6-bis
#Comma 1
((
1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.
2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.
))
Art. 7
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO