DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50

Numero 50 Anno 1995 GU 27.02.1995 Codice 095G0083

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
Considerato che tale legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;
Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la opportunità di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonchè l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, e di prevedere norme di raccordo con i nuovi termini introdotti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le riforme istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.
2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

Art. 1-bis

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Comma 1

((
1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.
2. La lettera d) del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
' d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitantì))

Art. 2

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Comma 1

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

Art. 3

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Comma 1

1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
MOTZO, Ministro per le riforme istituzionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO