DECRETO-LEGGE

D.L. 480/1996 - DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 480

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 480

Numero 480 Anno 1996 GU 16.09.1996 Codice 096G0507

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla organizzazione del Vertice mondiale della FAO sull'alimentazione a livello di Capi di Stato o di Governo, che si svolgerà a Roma nel mese di novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione a livello Capi di Stato o di Governo (Roma, 13-17 novembre 1996), per la parte attinente al territorio nazionale, è istituita, per la durata massima di dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione organizzativa nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 2

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Comma 1

1. Per il funzionamento della predetta delegazione organizzativa si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; per l'assolvimento dei relativi compiti, viene autorizzata l'assunzione di tre unità di personale con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a sei mesi; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

Art. 3

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire
(( 1.625 milioni per l'anno 1996, ))
ed a lire 78 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
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