DECRETO-LEGGE

D.L. 362/1997 - DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1997, n. 362

DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1997, n. 362

Numero 362 Anno 1997 GU 28.10.1997 Codice 097G0406

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerati la situazione di crisi socio - economica che ha investito l'Albania ed i perduranti rischi per la stabilità derivanti dalla criminalità organizzata;
Vista la richiesta delle autorità albanesi di un intervento civile nei settori ritenuti prioritari, fra i quali quello del ristabilimento dell'ordine pubblico;
Viste le conclusioni della Conferenza internazionale sull'Albania, tenutasi a Roma il 31 agosto 1997;
Visto il protocollo d'intesa tra i Ministri dell'interno della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania, concernente la consulenza e l'assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi, firmato a Roma il 17 settembre 1997;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire l'immediato avvio delle attività finalizzate al ristabilimento dell'ordine pubblico;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la conclusione degli interventi umanitari in favore degli sfollati della ex Jugoslavia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Consulenza e assistenza finalizzata
alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi

Comma 2

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.
2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 2

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Comma 1

Regime degli interventi a carattere umanitario

Comma 2

1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonchè delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto - legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto - legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Art. 3

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Comma 1

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori della ex Jugoslavia

Comma 2

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto - legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, è autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscrivere al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Conservazione di somme in bilancio).
1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresì utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnicologistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))

Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Napolitano, Ministro dell'interno Dini, Ministro degli affari esteri Andreatta, Ministro della difesa
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
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