Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi finalizzati a favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., in amministrazione straordinaria, nonchè il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di una operazione di integrazione tra le due banche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e dell'8 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Al fine di favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., nonchè il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di un'operazione di integrazione tra le due banche, il Banco di Sicilia e le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, definiscono un accordo sindacale, da concludersi secondo le norme contrattuali vigenti, relativo alle ricadute sul personale del piano industriale del Banco di Sicilia, efficace nei confronti di tutti gli interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo. Fino a quando non intervenga il predetto accordo sindacale, i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di spettanza nell'impresa di provenienza, così come modificato dalle intese del 30 settembre 1996, che conservano gli effetti per il loro intero contenuto. Gli obblighi informativi previsti dal comma 1 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.
((
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto del piano industriale e degli andamenti economici dell'impresa, può disporre con proprio decreto in materia di collocamento obbligatorio, anche in deroga agli obblighi rivenienti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
))
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick