DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1997, n. 172

Numero 172 Anno 1997 GU 20.06.1997 Codice 097G0209

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le attuali procedure in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, in considerazione della grave carenza di disponibilità abitative ed in attesa della riforma organica del settore, attualmente all'esame del Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.
2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri su criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 321 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che il prefetto possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata.

Art. 1-ter

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Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Napolitano, Ministro dell'interno
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick