DECRETO-LEGGE

D.L. 328/1998 - DECRETO-LEGGE 21 settembre 1998, n. 328

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1998, n. 328

Numero 328 Anno 1998 GU 22.09.1998 Codice 098G0380

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede la nomina di giudici onorari aggregati, da destinarsi alle sezioni stralcio, nel numero di mille;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 30 luglio 1998, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la data di entrata in funzione delle sezioni stralcio;
Considerato che, a causa della scarsità delle domande presentate, il numero di giudici onorari aggregati nominati dal Consiglio superiore della magistratura risulta, allo stato, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla citata legge istitutiva delle sezioni stralcio;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla modifica dei requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato, al fine di assicurare la piena e sollecita funzionalità delle sezioni stralcio;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica della predetta disposizione, nella parte inerente al luogo di svolgimento della prova preliminare per il concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire, nell'immediato futuro, un nuovo concorso ed all'attuale indisponibilità di altre sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo scopo;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una disciplina transitoria, al fine di ovviare alle rilevanti difficoltà determinate dall'applicazione di termini di decadenza in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti già presentata alla data di entrata in vigore della citata legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legge:

Art. 1

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Comma 2

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".
2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "materie giuridiche." sono aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".
3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:
"cbis) i notai anche in pensione.".
4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"hbis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.".
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:
" 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento
((di anzianità o vecchiaia))
, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo
((nei quindici anni))
successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio.".
((7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:
"4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie"))
((7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:
" 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni"))
8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.".
9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite
((dalla presente legge))
, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.".
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto
((o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente,))
nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.
2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti,
((parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo))
."
11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.".
12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: "reddito" sono inserite le seguenti: "da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o".
13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina,".
15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.

Art. 2

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Comma 2

1. Dopo il
(( numero 9) ))
dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:
"
(( 9-bis) ))
l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;".

Art. 3

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Comma 1

(( (Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398). ))

Art. 4

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Comma 2

((
1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge".
2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick