Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonchè di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienicosanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decretolegge:
Art. 1
#Comma 1
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
.
((2))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
.
((2))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
.
((2))
3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.
3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b).
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999.
L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.
L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.
4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.
5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che sono abrogati "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Bindi, Ministro della sanità
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Bindi, Ministro della sanità
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick