DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1999, n. 330

Numero 330 Anno 1999 GU 27.09.1999 Codice 099G0412

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto