DECRETO-LEGGE

D.L. 214/1999 - DECRETO-LEGGE 1 luglio 1999, n. 214

DECRETO-LEGGE 1 luglio 1999, n. 214

Numero 214 Anno 1999 GU 02.07.1999 Codice 099G0295

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attività da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilità e continuità dell'azione amministrativa, nonchè di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

#

Comma 2

1. ".

Art. 2

#

Comma 1

(( (Disposizioni in materia di apprendistato). ))


((

Comma 2

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";
b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonchè per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna")).

Art. 3

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto