DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1999, n. 110

Numero 110 Anno 1999 GU 23.04.1999 Codice 099G0181

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale è stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in
Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia;
Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il
24marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;
Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle
attività volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;
Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, è indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonchè a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;
Considerata la necessità di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonchè a consentire la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:
a) lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;
b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;
c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;
((
d) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.
))
2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 30.000 milioni.
3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-bis

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Comma 1

((
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente.
Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 6-ter

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Comma 1

1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i
((cittadini della Repubblica federale jugoslava))
, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato.

Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa
Dini, Ministro degli affari esteri Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto