DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1999, n. 16

Numero 16 Anno 1999 GU 01.02.1999 Codice 099G0053

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma
((.
Ulteriore nomina))
".
2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e).
Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.".
((b-bis) al comma 2, le parole: "Fermo restando il limite di età di cui al comma 1," sono soppresse))

Art. 2

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Comma 1

1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del
((31 marzo 2000))
.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto