DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1999, n. 8

Numero 8 Anno 1999 GU 26.01.1999 Codice 099G0047

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1999, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria degli enti locali, nonchè in materia di funzionalità dei medesimi enti e di operatività degli organi di enti pubblici previdenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.
2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.
4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

Art. 2

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Comma 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2-ter. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale.

Art. 3

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Art. 3-bis

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Comma 1

((1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998))

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto