DECRETO-LEGGE

D.L. 295/2000 - DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2000, n. 295

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2000, n. 295

Numero 295 Anno 2000 GU 23.10.2000 Codice 000G0350

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente disponibile una linea di finanziamento a favore della Repubblica federale della Jugoslavia, a sostegno di interventi di emergenza e di progetti per la ricostruzione del Paese, da attuarsi anche per il tramite delle Istituzioni finanziarie internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Contributo finanziario

Comma 2

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.
(( 2-bis. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto ))

Art. 2

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della program mazione economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino