DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2001, n. 421

Numero 421 Anno 2001 GU 04.12.2001 Codice 001G0482

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Comma 2

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1 agosto 1949, n. 465;
Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;
Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 settembre 2001, che ha definito gli eventi dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimità della difesa individuale e collettiva dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;
Visti gli esiti del dibattito parlamentare;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Comma 3

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

Disposizioni processuali

Comma 2

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del
codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purchè il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.
Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 2001

Comma 3

CIAMPI

Comma 4

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Ruggiero, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Comma 5

Visto, il Guardasigilli: Castelli