DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374

Numero 374 Anno 2001 GU 19.10.2001 Codice 001G0440

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

((1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".
1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".))

Comma 2

((anche internazionale))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438))
((5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano".
5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata".
5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse))

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Disposizioni sulle intercettazioni
e sulle perquisizioni

Comma 2

1. Nei procedimenti per i delitti previsti del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalità di terrorismo".

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Intercettazioni preventive

Comma 2

1. L'articolo 226 delle
((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate))
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"Art. 226 (Intercettazione e controlli
((preventivi))
sulle comunicazioni
((...))
). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica,
((nonchè all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale))
quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice
((...))
. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice
((...))
.
((2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.))

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonchè l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale
((, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate))
.".
2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'
((articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito))
dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.
((
3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni))

Art. 6

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Comma 1

Intercettazioni di comunicazioni tra presenti

Art. 7

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Comma 1

Estensione delle disposizioni in tema
di misure di prevenzione ai reati di terrorismo

Art. 8

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Comma 1

Disposizioni sulle prove

Comma 2

1. Alle
((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale))
, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonchè nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo 51, comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonchè dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.".
2.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438))
.

Art. 9

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Comma 1

((Notificazioni))

Comma 2

((
1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2".
2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse.
3. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161"))

Art. 10

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Comma 1

Collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale

Comma 2

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata
((all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) ))
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita
((ai medesimi fini))
, in termini di competenza e di cassa, anche tra
((...))
altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

Art. 10-bis

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Comma 2

((
1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
"3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.".
2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144))

Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli