DECRETO-LEGGE

D.L. 370/2001 - DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 370

DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 370

Numero 370 Anno 2001 GU 15.10.2001 Codice 001G0435

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;
Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea;
Considerate le recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sanciscono l'irricevibilità dei ricorsi aventi ad oggetto la durata ragionevole del processo, in ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto in virtù della legge citata;
Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facoltà di ricorso alla giurisdizione nazionale in pendenza di analogo ricorso già presentato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, i ricorrenti potrebbero incorrere nella decadenza del termine loro assegnato per la presentazione della domanda;
Atteso che appare comunque da tutelare il diritto dei ricorrenti alla valutazione di danni eventualmente subiti sotto il profilo del mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli