DECRETO-LEGGE

D.L. 353/2001 - DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353

Numero 353 Anno 2001 GU 28.09.2001 Codice 001G0413

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attività produttive e del Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5
(( . . . ))
e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato "regolamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.
((
2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.
2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.
2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.
2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto))

Art. 2

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Comma 1

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento,
(( entro quarantacinque giorni ))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.
(( 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati))
((2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 ))

Art. 3

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Comma 1

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni
(( di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2, ))
e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del
(( testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ))
.

Art. 4

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Comma 1

(( 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento ))

Art. 4-bis

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Art. 5

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli