DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 99

Numero 99 Anno 2001 GU 05.04.2001 Codice 001G0162

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Differimento del1a disciplina del prezzo dei libri

Comma 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003. (5)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 SETTEMBRE 2002, N. 192, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 23 OTTOBRE 2002, N. 234.
3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.
((3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 ottobre 2003, n. 271, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 335, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Art. 2

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Comma 2

1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse;
c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse;
((
f) il comma 6 è soppresso;
))
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino