Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonchè di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetustà degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare la funzionalità delle sezioni della Corte di cassazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2002, N. 259))
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2002, N. 259))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2002, N. 259))
Art. 4
#Comma 1
1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonchè nella Gazzetta Ufficiale.
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonchè nella Gazzetta Ufficiale.
(( Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. ))
(( Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ))
decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.".
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.".
Art. 5
#Comma 1
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di";
b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "ventisei";
((c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità"))
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "un anno" è sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";
b) la parola: "C.S.M." è sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".
Art. 6
#Comma 1
((
1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.
1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
))
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2002, N. 259))
Art. 8
#Comma 1
1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia penitenziaria,";
b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente
((alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria"))
.
Art. 9
#Comma 1
1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro
(( 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. ))
Al relativo onere si provvede
((...))
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli