Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;
Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
((Differimento))
e modalità di applicazione
della copertura assicurativa statale
Comma 2
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, è ulteriormente
((differito))
al 30 giugno 2002.
2. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.
Art. 2
#Comma 1
Estensione della copertura assicurativa in caso
di ulteriori atti di indirizzo
di ulteriori atti di indirizzo
((comunitari))
Comma 2
1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
((gli organi comunitari dovessero))
formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati
((. . .))
conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli