DECRETO-LEGGE

D.L. 105/2002 - DECRETO-LEGGE 1 giugno 2002, n. 105

DECRETO-LEGGE 1 giugno 2002, n. 105

Numero 105 Anno 2002 GU 01.06.2002 Codice 002G0135

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;
Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

((Differimento))
e modalità di applicazione
della copertura assicurativa statale

Comma 2

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, è ulteriormente
((differito))
al 30 giugno 2002.
2. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.

Art. 2

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Comma 1

Estensione della copertura assicurativa in caso
di ulteriori atti di indirizzo
((comunitari))

Comma 2

1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
((gli organi comunitari dovessero))
formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati
((. . .))
conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.

Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli