Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Misure urgenti per la flotta peschereccia
Comma 2
1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.
((Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta))
.
((1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute))
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti
Comma 2
1. È istituita nel limite di
((5 milioni di euro))
per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
((sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 953,))
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.
((3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448))
4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli