DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22

Numero 22 Anno 2002 GU 08.03.2002 Codice 002G0053

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile
((per uso produttivo))
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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli