DECRETO-LEGGE

D.L. 341/2003 - DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341

Numero 341 Anno 2003 GU 11.12.2003 Codice 003G0368

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di riscossione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248))
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2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, CONVERTITO CON L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248))
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7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli